Per una mighore interpretazione dell'argomento, si ritiene utile indicare di seguito i necessari riferimenti legislativi.

1) L'art.38 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (Legge Finanziaria 2002) ha fissato a decorrere dal primo gennaio 2002 I'aumento delle maggiorazioni sociah sulle pensioni INTS sino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 in presenza di determinati requisiti di reddito e di età.

2) L'art.38 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003) dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 della finanziaria 2002, I’incremento delle maggiorazioni sociali deve garantire un reddito. proprio (comprensivo della maggiorazione sociale nonché dei trattamenti assistenziali e previdenziali anche corrisposti all'estero), tale da assicurare un potere d'acquisto equivalente a queflo conseguibile in Italia con euro 516,46 al mese per 13 mensilità.

3) L'importo della maggiorazione sociale non puo' concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per 13 mensilità, né può essere inferiore a 123,77 euro mensili per 13 mensilità.

4) II reddito equivalente va riferito al potere di acquisto in ambiti geografici diversificati in termini di livello di sviluppo. Esso assicura una maggiore equità distributiva all'attribuzione di un beneficio non contributivo.

5) Con decreto 12 maggio 2003 (G.U.n.117 del 22 maggio 2003), in attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della finanziaria 2003, sono stati pubblicati i coefficienti statistici necessari per la determinazione del livello di reddito equivalente in ciascun Paese straniero. Tali coefficienti vanno moltiplicati per 516,46 per determinare il reddito equivalente (tenendo comunque conto di quanto indicato al punto 3).

6) L'art. 49 della legge fmanziaria 2003 dispone che i redditi prodotti all'estero da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con un secondo decreto in data 12 maggio 2003 (apparso sulla Gazzetta Ufficiale sopra indicata), in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 49, vengono indicati i casi in cui i redditi prodotti all'estero rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, debbono, a seconda della loro natura, essere dimostrati mediante certificazione rilasciata da autorità straniera o possono essere autocertificati dagli interessati.

I requisiti di accesso al diritto all'aumento delle maggiorazioni sociali fino al livello del reddito equivalente sono rappresentati: a) dalla cittadinanza italiana; b) dall'ammontare del reddito (che non deve superare il livello del reddito equivalente medesimo); c) dal periodo di contribuzione registrato in Italia, in costanza di rapporto di lavoro, che non deve essere inferiore a 10 anni. Al riguardo, l’art. 38 punto 9 della finanziaria 2003 prevede la possibilità che vengano modificati i requisiti di accesso ove l’attribuzione dell'aumento della maggiorazione sociale impegnasse un importo minore (o eventualmente maggiore) rispetto all'importo stanziato di 60 milioni di euro. Poiché i requisiti modificabili non possono riferirsi al livello reddituale né alla cittadinanza, l'eventuale maggiore disponibiliti finanziaria potrebbe determinare unicamente la modifica (in più o in meno) del periodo minimo di contribuzione.

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