Accordo sulla Cooperazione Economica, Scientifica e Tecnica, firmato ed entrato
in vigore nel 1989

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO

Tra il governo della repubblica italianna ed il governo della repubblica socailista del vietnam, sulla collaborazione economica, scientifica e tecnica.

Il governo della repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

Desiderosi di creare un quadro giuridico per la collaborazione in campo economico, scientifico e tecnico, basata sui principi dell'eguaglianza dei diritti e del vantaggio reciproco e tenendo conto dei bisogni e delle capacit' dei rispettivi Paesi

Desiderosi di contribuire attivamente alla causa della pace e della cooperazione nella regione

Hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1

Le due Parti favoriranno, nel rispetto dei loro impegni internazionali, la creazione di condizioni atte a consentire lo sviluppo di relazioni di collaborazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi. 

Articolo 2

Le Parti si adopereranno perch'vengano create le condizioni propizie per la realizzazione di tale collaborazione mediante intese e contratti tra imprese ed Enti italiani e imprese, cooperative e organizzazioni vietnamite, in primo luogo nei settori dell'economia nei quali vi siano pi'favorevoli prospettive di sviluppo.

Articolo 3

Entrambe le Parti favoriranno, nell'ambito delle rispettive legislazioni, la creazione delle condizioni necessarie per la realizzazione delle diverse forme di collaborazione, in particolare nello sviluppo della produzione, nella promozione degli, investimeti e degli scambi, nella creazione di imprese miste, nel trasferimento di tecnologie e nelle forme nuove di cooperazione industriale e tecnologica.

Attenzione verr' posta dalle Parti nella promozione della collaborazione tra imprese medie e piccole.

Articolo 4

I due Governi avvieranno non appena possibile negoziati per la conclusione di un Accordo per evitare la doppie imposizione al fine di facilitare le condizioni per lo sviluppo della collaborazione.

Articolo 5

Tenuto conto dell'importanza del finanziamento per la realizzazione di operazioni di collaborazione, i due Governi si adopereranno perch'siano consentite condizioni possibilmente favorevoli sulla base di un esame caso per caso tenuto conto delle caratteristiche di ogni operazione e nel quadro delle norme in vigore nei due Paesi.

Articolo 6

I due Governi si concederanno le facilitazioni possibili, in conformit' alle rispettive legislazioni e agli accordi e impegni internazionalmente assunti, per la realizzazione di iniziative di collaborazione economica, industriale, scientifica e tecnica ai sensi del presente Accordo e per lo sviluppo di relazioni economiche tra i due Paesi.

Articolo 7

I due Governi creeranno una Commissione Mista italo ' vietnamita, sotto la presidenza dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi o dei loro rappresentanti, che si riunir' alternativamente nelle due capitali. La Commissione, i cui costi graveranno sui bilanci ordinari delle Amministrazioni o istituzioni pubbliche o private chiamate a farne parte, avr' il compito di esaminare, periodicamente e secondo le necessit', lo stato delle relazioni economiche, scientifiche e tecniche fra i due Paesi, verificando la progressiva realizzazione delle finalit' del presente Accordo, individuare orientamenti e priorit' anche setorriali per il loro sviluppo, elaborare le raccomandazioni necessarie agli organismi e gali Enti dei due Paesi.

Articolo 8

I campi nei quali una collaborazione tra Enti ed imprese dei due Paesi potrebbe essere suscettibile di sviluppo e rispondere ai bisogni attuali dell'economila vietnamita sono tra l'altro:

- lo sviluppo agricolo e agro - alimentare

- industria leggera;

- infrastrutture e energia;

- telecomunicazioni e informatica

- il settore sanitario

- la formazione di quadri

- la preservazione del patrimonio artistico e culturale.

La Comissione Mista avr' il compito di arificare le concrete possibilit' nei settori opraindicati e, se del caso,individuare nuovi campi i collaborazione.

Articolo 9

Il presente Accordo non pregiudicher' la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista del Vietnam.

Articolo 10

Il presente Accordo entrer' in vigore a p* tire dalla data della sua firma. Esso 'concluso per una durata di dieci anni. Non pi'tardi di sei mesi prima della scadenza del periodo sopraindicato le Parti concerteranno le misure da adottare onde assicurare, salvo disdetta, la prosecuzione della collaborazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi.

Fatto 'p d'g Hanoi il 1989 in due esemplari originali in lingua italiana e vietnamita, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della

Repubblica Italiana

Per il Governo della

Repubblica Socialista del Vietnam